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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE CONNES

Denominazione Sede Durata

Art. 1: E’ costituita un’Associazione non avente fini di lucro denominata “CONNES”.

L’Associazione è retta dalle norme del presente statuto.

Lassemblea dei soci potrà emanare regolamenti per disciplinare, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori dellorganizzazione dellAssociazione.

Art. 2: LAssociazione ha sede in Figline Valdarno (FI), via Giovanni da Verrazzano, 27/E e lambito operativo è quello nazionale ed internazionale; leventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.

Con deliberazioni assunte a norma di legge possono essere istituite in Italia sedi secondarie,  delegazioni ed uffici.

Art. 3: La durata dellAssociazione è illimitata.

 

Scopi e Oggetto sociale

Art. 4: L'Associazione CONNES è animata e sostenuta da coloro che intendono valorizzare il concetto fisico del movimento e sviluppare il patrimonio artistico e cognitivo della persona, finalizzando tutte le attività ad un’armonica e proficua relazione con sé stessi, con gli altri e con l’habitat circostante. 

A tale fine essa intende:

1) progettare, promuovere e gestire attività culturali, ludiche, artistiche, turistiche, cioè azioni solitamente rientranti nel concetto di “tempo libero”, ma fondamentali per il corretto sviluppo della corporeità e per la crescita del patrimonio cognitivo della persona;

2)salvaguardare il benessere fisico e mentale dei Soci attraverso un’attenta opera di prevenzione, di indirizzo e formazione;

Inoltre, l’associazione si pone, quale fine, anche quella di essere un centro di aggregazione culturale e, a tal fine, essa intende:

3) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di persone singole e associate nel nome di comuni interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale della fraternità universale;

4)    sostenere, in forza di tale ideale, valori universalmente riconosciuti, quali leguaglianza di tutti gli esseri umani a prescindere dalla razza, dalla cultura, dalla fede;

5)collaborare in primis con quelle strutture del territorio che sono nate per concorrere a tale scopo al servizio e al sostegno di esse con particolare riguardo alle realtà giovanili, alle situazioni di bisogno materiale e disagio sociale.

6) porsi come punto di riferimento per i Soci, in particolare coloro che sono svantaggiati a causa di malattie croniche o portatori di handicap per la difesa dei diritti anche nei confronti di strutture pubbliche.

L'associazione CONNES  per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

·         attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni video, presentazione opere editoriali, visite a musei, mostre, fiere, siti d’interesse storico;

  • attività di formazione: corsi di apprendimento delle nozioni base per lutilizzo del computer; corsi per lapprendimento di tecniche artistiche, corsi di apprendimento di sana alimentazione, corsi per valorizzare il concetto fisico del movimento per giovani e adulti, corsi di teatro, corsi di musica, corsi di taglio e cucito,
  • convenzioni con esercizi commerciali, strutture alberghiere, enti di produzione e servizi per ottenere sconti, facilitazioni e benefit

 

Per il conseguimento di quanto sopra l’Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

LAssociazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, lAssociazione potrà, tra laltro, gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

 

Soci

Art. 5: Il numero dei Soci è illimitato.

Può aderire allAssociazione ogni persona fisica, senza distinzione di razza, sesso o credo religioso, che condivide le finalità e i principi statutari dellAssociazione.

Possono essere Soci dell'Associazione anche enti e associazioni le cui finalità siano in sintonia con gli scopi dell'Associazione e che possiedono i requisiti necessari per cooperare alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.

Lammissione dei soci è libera.

Lammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

Gli associati si obbligano, in caso di accoglimento della domanda, allosservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organismi sociali.

Il Consiglio Direttivo decide sullammissione dei nuovi associati e non è tenuto, in caso di mancato accoglimento, a rendere nota la motivazione allinteressato.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

La qualità di associato è preclusa a coloro che agiscono per scopo di lucro, per interessi ideologici o semplicemente conoscitivi in difformità alle finalità che si prefigge lAssociazione.

Il socio versa allatto delladesione, e per anno solare, la quota sociale annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

Ladesione annuale è tacitamente rinnovata salvo risoluzione volontaria o provvedimento di esclusione.

Diritti dei soci

I soci hanno i seguenti diritti:

- partecipare a tutte le attività;

- eleggere gli organi amministrativi e di controllo dellassociazione;

- approvare annualmente il bilancio;

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per lattività prestata per lassociazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno.

- Ogni socio, persona fisica o giuridica,  ha diritto a un (1) voto.

Doveri dei soci

I soci devono svolgere l’attività in favore dell’associazione senza fini di lucro uniformandosi al principio del volontariato e della gratuità.

I soci si impegnano ad osservare e adempiere alle decisioni contenute in Statuto, Regolamenti e delibere degli organi.

Il comportamento verso gli altri soci e allesterno dellAssociazione deve essere improntato allassoluta correttezza e buona fede.

I soci devono versare quote associative annuali determinate dal Consiglio Direttivo.

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni volontarie, che devono essere inoltrate per iscritto alla Presidenza del Consiglio Direttivo.

- per decesso;

- per scioglimento dellAssociazione;

- per esclusione. Il socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto può essere escluso dallassociazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta entro sette giorni contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dalladerente allatto delliscrizione almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, a maggioranza dei suoi membri, lesclusione del socio nei seguenti casi:

- inadempimento degli obblighi assunti da parte del socio;

- morosità, cioè ritardo di tre mesi nel pagamento della quota sociale, con possibilità di reintegrazione con delibera del Consiglio Direttivo, previo pagamento delle quote arretrate;

- quando, in qualunque modo, abbia arrecato danni morali o materiali allassociazione;

- inosservanza delle disposizioni previste dallo Statuto o dagli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali competenti.

La perdita della qualità di socio a qualsiasi titolo, non dà diritto a restituzione di quanto eventualmente versato.

I soci si distinguono in:

a) Soci fondatori

b) Soci ordinari

c) Soci onorari 

d) Soci sostenitori

- Sono Soci Fondatori i promotori ed i firmatari dellatto costitutivo; hanno diritto di voto.

- Sono Soci  Ordinari coloro che aderiscono allAssociazione successivamente alla fondazione e sono in regola con il versamento delle quote associative; hanno diritto -compiuta la maggiore età-, di voto. E espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

- Sono Soci onorari, coloro i quali sulla base di meriti sociali e/o culturali vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto.

- Sono soci sostenitori coloro che desiderano sostenere l’attività dell’associazione dando il loro sostegno economico, senza impegni istituzionali, anche attraverso consulenze gratuite, elargizioni tangibili, lasciti, donazioni, ecc. I diritti dei soci sostenitori saranno esplicitati nel regolamento interno che verrà sottoscritto in sede di adesione all'Associazione CONNES.

Organi sociali

Art. 6: Sono organi dell’Associazione:

- lAssemblea dei soci

- il Consiglio Direttivo

- il Presidente ed il vice Presidente

- il Collegio dei Probiviri

- il Comitato dei referenti delle Sezioni

- il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nellinteresse dellAssociazione.

Assemblea dei soci

Art. 7:   Partecipazione all’Assemblea

L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organo sociali.

E composta da tutti i soci dellassociazione iscritti nel libro soci da almeno tre mesi in regola con il pagamento delle quote annuali.

Art. 8:  Convocazione

LAssemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

Il Presidente convoca lassemblea con avviso scritto, contenente lordine del giorno, da affiggersi  presso la sede dellassociazione almeno otto giorni prima rispetto alla data della convocazione dellassemblea.

Lassemblea deve essere convocata entro quindici giorni dalla scadenza del mandato degli organi dellassociazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

LAssemblea deve essere convocata:

1) almeno una volta lanno, per lapprovazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dellanno precedente e per deliberare le direttive programmatiche per lanno successivo;

2) ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali;

3) ogni qualvolta il Presidente dellAssociazione lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei  Soci  o da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo.

LAssemblea inoltre:

a) elegge il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed il Collegio dei probiviri;

b) approva gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

c) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dellattività dellAssociazione;

d) discute e delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto allordine del giorno;

Le assemblee ordinarie si potranno svolgere anche tramite videoconferenza o teleconferenza.

LAssemblea straordinaria, convocata dal Presidente dellAssociazione:

a) delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto Sociale;

b) delibera la trasformazione, la fusione, lo scioglimento e la liquidazione dellAssociazione e la devoluzione del suo patrimonio;

c) delibera su ogni latro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto allordine del giorno.

Art. 9: Validità dellassemblea

LAssemblea è presieduta dal Presidente dellAssociazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi da un Socio scelto tra i presenti.

Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento e di voto in assemblea. Il verbale della seduta assembleare sarà firmato dal Presidente e dal Segretario

Nel caso in cui lAssemblea si svolga tramite videoconferenza o teleconferenza, ogni delegazione territoriale, sede di collegamento video o telefono, dovrà provvedere a nominare due rappresentanti, con funzione di Presidente e Segretario, che avranno il compito di verificare la presenza dei soci, la regolarità delle deleghe, la possibilità di intervento nel dibattito, la regolarità delle votazioni.

I Soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri Soci, mediante regolare delega scritta. Ogni Socio non può avere più di due deleghe.

Lassemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dallart. 21 del Codice Civile

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre lintervento della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione le adunanze saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

La validità delle deliberazioni è ottenuta con voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti.

Le modifiche al presente Statuto, ai sensi dellart. 20 c.c., sono deliberate dallAssemblea Straordinaria con la presenza di un minimo del 75% degli associati, con maggioranza semplice dei presenti, e diventano immediatamente esecutive.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Lelezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dallAssemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

Gli argomenti trattati e le deliberazioni dellassemblea sono riassunte in un verbale, redatto a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto lassemblea.

Il registro dei verbali è tenuto agli atti ed ogni socio ne ha diritto alla consultazione, previa richiesta scritta.

 

Consiglio Direttivo

Art. 10: l’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. L’Assemblea elegge i membri del Consiglio fra i soci e sarà composto da un numero di membri variabile da tre a sette.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e cioè sino allAssemblea che è chiamata ad approvare il loro terzo rendiconto. I membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendo la convalida di tale nomina alla prima assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 11: Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed  eventualmente un Segretario ed un Tesoriere. Il Presidente ed il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Solo per ragioni eccezionali, di volta in volta, il Consiglio può stabilire rimborsi a singoli membri, delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 12: Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, anche attraverso videoconferenza o teleconferenza, tutte le volte che il Presidente, o in casi di suo impedimento, il Vice Presidente, lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri: si riunisce comunque almeno una volta allanno per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario ed al bilancio preventivo.

I membri del Consiglio sono convocati dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, mediante invito personale scritto inviato per lettera o per fax o per posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per ladunanza e contenete lordine del giorno.

Eccezionalmente e per motivi di particolare urgenza, è prevista la possibilità di convocazioni a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, inviato almeno il giorno precedente a quello fissato per ladunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su un apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In assenza del Segretario ne farà le veci il più giovane di età tra i membri presenti.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere ed in particolare i referenti delle Sezioni.

Art. 13: Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dellAssociazione, senza limitazioni. Il Consiglio può delegare talune delle proprie funzioni a taluni consiglieri. Esso procede pure alla eventuale assunzione del personale dipendente, determinandone la retribuzione, e può provvedere alla redazione del regolamento per il funzionamento dellAssociazione.

Losservanza del regolamento è obbligatoria per tutti gli associati.

 

Compiti del Presidente

Art. 14: Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo nonché le Assemblee ordinarie e straordinarie, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio e dall’Assemblea.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano lAssociazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di urgenza assume le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione. Il Presidente può inoltre nominare e revocare procuratori speciali dellAssociazione per determinati atti o categorie di atti.

In caso il Presidente sia impedito allesercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice presidente in ogni sua attribuzione.

Art. 15: Il Segretario, nominato dal Consiglio direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Il Segretario dirige gli uffici dellAssociazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dellAssemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dellassemblea, provvede ai rapporti tra lAssociazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri in genere.

Il tesoriere, nominato dal Consiglio direttivo cura la gestione amministrativa dellAssociazione ed è responsabile del patrimonio dellAssociazione, della quale gestisce entrate ed uscite. Firma i mandati di spesa e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi. Predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere svolte dalla stessa persona che pertanto potrà cumulare i due ruoli.

Art. 16: Il Presidente ed il Segretario e/o il Tesoriere hanno facoltà, a firma disgiunta tra loro, di riscuotere somme e valori, di eseguire pagamenti, di dare e rilasciare quietanze. Tali poteri potranno comunque essere delegati, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, anche ad altri consiglieri.

 

Collegio dei Probiviri

Art. 17: – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

 

Comitato dei Referenti delle Sezioni

Art. 18: I Referenti delle Sezioni, nominati dal Consiglio direttivo, gestiscono le attività specifiche delle stesse, propongono al Consiglio direttivo progetti con i relativi piani di spesa e recupero costi da attivare solo dietro autorizzazione dello stesso. Le attività delle Sezioni possono essere regolamentate, se l’Assemblea dei soci lo ritiene opportuno, da regolamenti specifici redatti e proposti dal Consiglio direttivo.

Il Comitato avrà il compito, qualora richiesto dal Consiglio Direttivo, di fornire consulenza e pareri in ordine a tutte le iniziative adottate dal Consiglio stesso.

Potrà, anche in maniera autonoma, esprimere pareri non vincolanti o orientamenti sulle attività, progetti, iniziative dellAssociazione.

La carica di membro del Comitato è gratuita, salvo il riconoscimento di un rimborso delle spese effettivamente sostenute nellesercizio della propria attività.

 

Collegio dei revisori

Art. 19:  L’assemblea può nominare un collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I membri del Collegio possono essere scelti anche fra non soci.

Il funzionamento e i compiti del Collegio sono quelli stabili dalla legge.

 

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 20:  Le risorse dell’Associazione ed il suo patrimonio sono costituite da:

- contributi degli associati costituiti dalla quota di iscrizione annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;

- residuo attivo derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

- erogazioni liberali in denaro, donazioni ed accettare con beneficio di inventario i  lasciti testamentari, nonché dai contributi di persone fisiche, giuridiche, associazioni o enti;

- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dellAssociazione a seguito di lasciti, donazioni, legati, acquisti o altro;

- ogni altra entrata che concorra ad incrementare lattivo sociale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interessi e rendite dei beni sociali, sovvenzioni, donazioni, anche dei sostenitori.

Ogni entrata dovrà essere comunque compatibile con le finalità sociali. Gli eventuali proventi delle attività sociali non potranno essere suddivisi tra gli associati, neppure attraverso forme indirette. Leventuale avanzo di gestione sarà reinvestito per lo svolgimento di attività istituzionali dellAssociazione e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Il Presidente deve attuare le delibere di accettazione e compiere i relativi atti giuridici.

Esercizio sociale

Art. 21: L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2011.

Il Consiglio Direttivo ha lobbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario dellAssociazione ed il conto preventivo. Il rendiconto deve essere sottoposto allAssemblea per approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio ovvero entro sei mesi qualora ricorrano particolari esigenze.

Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale

Art. 22: Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dellAssociazione.

 

Scioglimento e Liquidazione

Art. 23: Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto di almeno tre quarti dei soci. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Allatto dello scioglimento è fatto obbligo allAssociazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito lorganismo di controllo di cui allart.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Clausola Compromissoria

Art. 24: La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitrati, sarà sottoposta alla Procedura di Conciliazione da parte di un Organismo di Conciliazione.

Nel caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, è facoltà delle parti richiedere allo stesso Organismo di Conciliazione la risoluzione della controversia con un arbitrato rituale.

Per qualsiasi controversa di ordine legale è competente il Foro di Firenze.

Art. 25: Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile vigenti in materia.

 

 



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